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RICONOSCIMENTO DEGLI STABILIMENTI DI NUOVA ATTIVAZIONE.

  • CAMBIO DI RAGIONE SOCIALE DI UNO STABILIMENTO GIÀ RICONOSCIUTO;
  • AGGIORNAMENTO DELL’ATTO DI RICONOSCIMENTO A SEGUITO DI MODIFICHE STRUTTURALI E/O IMPIANTISTICHE E/O DI LAVORAZIONE CHE COMPORTANO SOSTITUZIONI O AGGIUNTE ALLA TIPOLOGIA DI CATEGORIA E/O DI ATTIVITÀ PRODUTTIVA PREVISTA DAL DECRETO DI RICONOSCIMENTO;
  • COMUNICAZIONE DI MODIFICHE STRUTTURALI E/O IMPIANTISTICHE E/O DI LAVORAZIONE   CHE NON COMPORTANO SOSTITUZIONI O AGGIUNTE ALLA TIPOLOGIA DI CATEGORIA E/O DI ATTIVITÀ PRODUTTIVA PREVISTA DAL DECRETO DI RICONOSCIMENTO;
  • COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE DI TITOLARITÀ/LEGALE RAPPRESENTANZA DELL’IMPRESA CHE NON COMPORTI MODIFICHE DELLA RAGIONE SOCIALE;
  • COMUNICAZIONE DA EFFETTUARE A SEGUITO DI SOSPENSIONE TEMPORANEA O CESSAZIONE TOTALE O PARZIALE DI ATTIVITÀ.

DISPOSIZIONI COMUNI

  • Le istanze devono essere presentate in carta legale, ad esclusione delle comunicazioni, e tutti i documenti allegati devono essere in originale o in copia conforme;
  • Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà devono essere sottoscritte secondo le modalità previste dalle norme vigenti in materia e accompagnate da fotocopia di documento di identità del dichiarante;
  • La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa alla cessazione parziale o totale di attività seguita eventualmente da chiusura o dal trasferimento di titolarità (con o senza cambio di ragione sociale) dell’unità produttiva oggetto di riconoscimento può essere redatta, anche in assenza di rogito notarile, utilizzando l’Allegato B8  al D.G.R. 1159/2014;
  • Le attività svolte nello stabilimento devono essere indicate attraverso la compilazione della scheda di rilevazione tipologia di attività, rappresentata dall’Allegato B1  al D.G.R. 1159/2014;
  • La relazione descrittiva sul piano di autocontrollo aziendale e sull’analisi dei rischi condotta secondo i principi dell’HACCP, da allegare all’atto della presentazione delle istanze o delle comunicazioni da parte dell’operatore, dovrà risultare adeguata alla natura e alle dimensioni dell’impresa alimentare.

PROCEDURE SPECIFICHE

*STABILIMENTI DI NUOVA ATTIVAZIONE

L’inizio dell’attività di nuovi stabilimenti che trattano prodotti di origine animale è subordinato al possesso del provvedimento di riconoscimento condizionato o definitivo rilasciato ai sensi del Regolamento (CE) n. 853/2004. Tutti gli stabilimenti di nuova attivazione iniziano l’attività con un provvedimento di riconoscimento condizionato che verrà trasformato in definitivo a seguito di un ulteriore sopralluogo con esito favorevole effettuato dall’ASL competente per territorio. Il competente  Settore regionale Veterinaria si riserva la facoltà  di procedere a sopralluoghi di supervisione sulla conformità dell’impianto, in accordo con il Servizio veterinario dell’ASL competente.

PROCEDURA DI RICONOSCIMENTO DEGLI STABILIMENTI

Ai fini del riconoscimento degli stabilimenti è prevista la seguente procedura:

1. Il responsabile dello stabilimento presenta al Servizio Veterinario della ASL (S.C. Igiene Alimenti di Origine Animale) competente per territorio, la domanda di riconoscimento (Allegato B2  al D.G.R. 1159/2014) in duplice copia di cui una in bollo, corredata dalla documentazione elencata nella stessa.

2. A seguito della presentazione dell’istanza di riconoscimento, la Struttura Complessa Igiene Alimenti di Origine Animale:
I. verifica la correttezza formale dell’istanza e la completezza della documentazione allegata;
II. effettua il sopralluogo ispettivo presso l’impianto;
III. provvede a trasmettere il numero di riconoscimento condizionato all’operatore del settore alimentare, il quale può così iniziare l’attività e ad aggiornare l’elenco nazionale degli stabilimenti (S.INTE.S.I.S. – Strutture)

Successivamente al rilascio del numero di riconoscimento condizionato la Struttura Complessa Igiene Alimenti di Origine Animale:
I. effettua un ulteriore sopralluogo ispettivo per verificare l’impianto in attività, prescrivendo, qualora necessario, gli eventuali interventi correttivi ed i tempi di adeguamento;
II. successivamente all’esito favorevole del sopralluogo, provvede al rilascio del riconoscimento definitivo
III. Il procedimento amministrativo affidato all’ASL, a partire dalla presentazione dell’istanza da parte dell’operatore sino alla comunicazione all’impresa del riconoscimento definitivo di idoneità, deve concludersi, di norma, entro 90 giorni, eventualmente prorogabili di ulteriori 90 giorni nel caso in cui lo stabilimento non soddisfi tutti i requisiti previsti.

3. Il Dipartimento della Salute e dei Servizi Sociali – Settore Prevenzione, Sanità Pubblica, Fasce deboli, Sicurezza Alimentare della Regione Liguria riceve dalla ASL comunicazione dei riconoscimenti attribuiti in forma condizionata e definitiva ed effettua, se del caso, la supervisione di conformità in loco, in accordo con il Servizio Competente dell’ASL.
Si rimarca che nel caso siano stati prescritti interventi di adeguamento, il riconoscimento condizionato può essere prorogato per un tempo concordato in sede di sopralluogo e comunque non superiore a 180 giorni dalla data di presentazione dell’istanza.
In caso contrario, la procedura di riconoscimento viene considerata decaduta ed una eventuale nuova richiesta dovrà riportare espilicito riferimento alla risoluzione delle carenze rilevate nei sopralluoghi svolti in precedenza.

CAMBIO DI RAGIONE SOCIALE DI UNO STABILIMENTO GIA’ RICONOSCIUTO

Qualora vengano apportate variazioni alla ragione sociale di una ditta riconosciuta o qualora subentri una nuova ditta con diversa ragione sociale, è prevista la seguente procedura di aggiornamento:

1. Il responsabile dello stabilimento (o il nuovo titolare subentrante, nel caso di nuova Ditta) presenta, alla Struttura Complessa Igiene Alimenti di Origine Animale della ASL competente per territorio, la domanda di cambio di ragione sociale (Allegato B3  al D.G.R. 1159/2014) in duplice copia di cui una in bollo, corredata dalla documentazione elencata;

2. La Struttura Complessa Igiene Alimenti di Origine Animale della ASL entro 30 giorni dal ricevimento dell’istanza:
I. verifica la correttezza formale dell’istanza e la completezza della documentazione allegata;
II. verifica che tale variazione non abbia comportato modifiche dei requisiti igienico sanitari e  strutturali dello stabilimento e/o della tipologia di attività e provvede a rilasciare un nuovo atto di riconoscimento;
III.  provvede alla notifica del provvedimento di riconoscimento all’operatore interessato e a ritirare il precedente atto di riconoscimento, dandone comunicazione Settore regionale Prevenzione, Sanità Pubblica, Fasce Deboli, Sicurezza Alimentare e Sanità Animale;
IV. aggiorna l’elenco nazionale degli stabilimenti (S.INTE.S.I.S.).

Nelle more dell’emanazione del nuovo atto, la ditta subentrante può comunque utilizzare il riconoscimento di idoneità dello stabilimento intestato all’impresa precedente, salvo diversa indicazione motivata.

MODIFICHE STRUTTURALI E/O IMPIANTISTICHE E/O DI ATTIVITÀ CHE COMPORTANO SOSTITUZIONI O AGGIUNTE ALLA TIPOLOGIA DI CATEGORIA E/O DI ATTIVITÀ PRODUTTIVA PREVISTA DAL DECRETO DI RICONOSCIMENTO

Qualora in uno stabilimento già riconosciuto vengano sostituite o aggiunte tipologie di categoria e/o di attività, è necessario che il responsabile dello stabilimento richieda l’aggiornamento dell’atto di riconoscimento, sia per revocare attività non più effettuate, sia per attivare nuove tipologie produttive previste dal Regolamento (CE) n. 853/2004.

A tal fine:
1. Il responsabile dello stabilimento presenta alla Struttura Complessa Igiene Alimenti di Origine Animale della ASL competente per territorio, l’istanza di sostituzione o di aggiunte di tipologia di categoria e/o di attività produttiva, (Allegato B5 al D.G.R. 1159/2014) in duplice copia di cui una in bollo,  corredata dalla documentazione elencata;

2. La Struttura Complessa Igiene Alimenti di Origine Animale della ASL entro 30 giorni:
I. verifica la correttezza formale dell’istanza e la completezza della documentazione allegata;
II. effettua il sopralluogo ispettivo presso l’impianto e, in caso di esito favorevole, provvede alla notifica del provvedimento di riconoscimento all’operatore interessato, dandone comunicazione Settore regionale Prevenzione, Sanita’ Pubblica, Fasce Deboli, Sicurezza Alimentare e Sanità Animale;

3. Aggiorna l’elenco nazionale degli stabilimenti (S.INTE.S.I.S.).

Il titolare dello stabilimento può iniziare la nuova attività produttiva, oggetto di estensione del riconoscimento, successivamente al sopralluogo dell’ASL, con esito favorevole scritto, senza attendere l’emanazione del provvedimento aggiornato.

MODIFICHE STRUTTURALI E/O IMPIANTISTICHE E/O DI ATTIVITÀ CHE NON COMPORTANO SOSTITUZIONI O AGGIUNTE ALLA TIPOLOGIA DI CATEGORIA E/O DI ATTIVITÀ PRODUTTIVA PREVISTA DAL DECRETO DI RICONOSCIMENTO

Per variazioni significative, si intendono le modifiche strutturali che, pur lasciando inalterata la/le tipologia/e produttiva/e già riconosciuta/e, comportino un ampliamento, o una riduzione, o una variazione d’uso, dei locali produttivi dello stabilimento, rispetto alla planimetria allegata all’atto del riconoscimento, che non implicano una semplice ridistribuzione degli spazi interni o dall’allocazione di strumentazioni o strutture rimovibili.
Qualora in uno stabilimento già riconosciuto, vengano effettuate variazioni strutturali e/o impiantistiche significative, senza che si sostituiscano o si aggiungano tipologie di categoria e/o di attività previste dal decreto di riconoscimento in possesso, è necessario che il responsabile dello stabilimento comunichi le variazioni apportate.

A tal fine:
1. Il responsabile dello stabilimento presenta, alla Struttura Complessa Igiene Alimenti di Origine Animale della ASL competente per territorio, una comunicazione in carta semplice e in duplice copia (Allegato B6  al D.G.R. 1159/2014) corredata dalla documentazione elencata;

2. La Struttura Complessa Igiene Alimenti di Origine Animale della ASL entro 30 giorni:
I. verifica la correttezza formale della comunicazione e la completezza della documentazione allegata;
II. verifica, a seguito di sopralluogo, che l’impianto continui a soddisfare i requisiti igienico sanitari e strutturali previsti dai Regg. CE/852/04 e CE/853/04;
III. prende atto delle modifiche apportate, comunicandolo all’operatore interessato e al Settore regionale Prevenzione, Sanità Pubblica, Fasce Deboli, Sicurezza Alimentare e Sanità Animale.

VARIAZIONE DELLA TITOLARITÀ/LEGALE RAPPRESENTANZA DELL’IMPRESA CHE NON COMPORTI MODIFICHE DELLA RAGIONE SOCIALE

Qualora in uno stabilimento già riconosciuto, si verifichino variazioni di titolarità/legale rappresentanza dell’impresa, che non comportino modifiche della ragione sociale, è necessario che il nuovo responsabile dello stabilimento comunichi tali variazioni.

A tal fine:
1. Il nuovo responsabile dello stabilimento presenta, alla Struttura Complessa Igiene Alimenti di Origine Animale della ASL competente per territorio, (comunicazione come da Allegato B7  al D.G.R. 1159/2014)  in carta semplice e in duplice copia, corredata dalla documentazione elencata;

2. La Struttura Complessa Igiene Alimenti di Origine Animale della ASL entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione:
I. verifica la correttezza formale della comunicazione e la completezza della documentazione allegata;
II. verifica che tale variazione non abbia comportato cambiamenti ai requisiti igienico sanitari e strutturali dello stabilimento;
III. Prende atto delle modifiche apportate e lo comunica all’operatore interessato e al Settore regionale Prevenzione, Sanità Pubblica, Fasce Deboli, Sicurezza Alimentare e Sanità Animale

SOSPENSIONE TEMPORANEA O CESSAZIONE DELL’ATTIVITA’ PRODUTTIVA

-Sospensione temporanea
La normativa comunitaria (art. 54 del Regolamento (CE) n. 882/2004), attribuisce al Veterinario Ufficiale, in relazione ai problemi che si possono verificare negli stabilimenti sottoposti a controllo, la possibilità di disporre il rallentamento dell’attività produttiva fino alla sospensione temporanea della stessa. Si tratta di provvedimenti con una durata limitata nel tempo (poche giornate lavorative) che, di norma, mirano al ristabilirsi del pieno rispetto della normativa. Tali situazioni devono essere adeguatamente documentate presso il Servizio veterinario della ASL territorialmente competente, ma non richiedono necessariamente una segnalazione al Settore  regionale Veterinaria.
Qualora, invece, l’attività venga sospesa per un periodo di tempo superiore a 21 gg, la competente Struttura della ASL adotta conseguentemente un provvedimento di sospensione dell’atto di riconoscimento, lo notifica alla ditta e aggiorna l’elenco nazionale degli stabilimenti, dandone conoscenza al Settore regionale Prevenzione, Sanità Pubblica, Fasce Deboli, Sicurezza Alimentare e Sanità Animale.
La ripresa dell’attività è subordinata alla verifica della rinnovata rispondenza dell’impianto ai requisiti igienico sanitari e strutturali con conseguente l’atto di revoca della sospensione da comunicarsi alla Ditta interessata dal provvedimento e al Settore regionale per conoscenza.

-Cessazione definitiva
Qualora vengano evidenziati a carico di uno stabilimento riconosciuto, problemi tali da non consentire la prosecuzione dell’attività, o nel caso in cui il responsabile dello stabilimento comunichi la cessazione dell’attività o qualora l’attività dello stabilimento risulti sospesa per un periodo di tempo superiore a sei mesi, si rende necessario adottare un provvedimento di revoca del riconoscimento.
A tal fine, la S.C. Igiene Alimenti di Origine Animale della ASL competente per territorio adotta l’atto di revoca del riconoscimento, lo comunica alla Ditta interessata e al settore regionale ed aggiorna l’elenco nazionale degli stabilimenti.

 -Revoca riconoscimento di idoneità per presentazione di notifica ai fini della registrazione
Qualora un operatore del settore alimentare intenda rinunciare al riconoscimento comunitario previsto dal Reg. CE/853/2004 e ritenga di operare solo come attività registrata ai sensi del Reg. CE/852/2004, deve comunicare la cessazione dell’attività riconosciuta tramite l’Allegato B8  (al D.G.R. 1159/2014) e presentare dichiarazione di inizio attività con le modalità indicate  nella D.G.R. n. 411/2011.
La S.C. Igiene Alimenti di Origine Animale competente, provvede alla revoca del provvedimento di riconoscimento.
L’operatore non è tenuto al versamento dei diritti dovuti all’ASL per la gestione istruttoria tecnico-amministrativa della pratica di registrazione qualora abbia già provveduto a versare le spese relative al riconoscimento dello stabilimento.
In caso contrario, l’operatore del settore sarà tenuto a pagare le spese relative alla pratica di registrazione.

TARIFFE
L’operatore che presenta istanza di riconoscimento o di variazioni è tenuto a corrispondere alla ASL gli importi per gli oneri istruttori che comprendono la raccolta ed il controllo della regolarità della documentazione presentata, il/i sopralluogo/i e l’adozione del relativo riconoscimento/provvedimento nei casi previsti.
Tali importi sono quelli previsti nella vigente Deliberazione della Giunta Regionale con la quale sono determinati gli importi delle tariffe per gli accertamenti e le certificazioni in materia di salute animale, igiene urbana veterinaria e sicurezza alimentare.

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