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Assistenza all’estero a cittadini italiani

  • Assistenza all’estero – nei paesi U.E. – S.E.E.- SVIZZERA :
    • a Cittadini italiani, citt. DELL’U.E ed EXTRA-U.E.

Tale assistenza è assicurata con la T.E.A.M. (Tessera Europea Assicurazione Malattia) ai cittadini regolarmente residenti ed iscritti al S.S.N. nel territorio dell’Asl4 che si recano in temporaneo soggiorno (turismo, studio, lavoro) in uno degli Stati U.E., S.E.E. (Norvegia, Islanda, Liechtenstein) e Svizzera.

Se sprovvisti, si può richiedere la T.E.A.M. (o l’eventuale certificato sostitutivo provvisorio) c/o le Anagrafi Sanitarie dei Distretti dell’Asl4 o se in possesso di SMART CARD richiederla tramite il sito del MEF (Ministero Economia e Finanze) all’indirizzo web: www.sistemats.sanità.finanze.it

La T.E.A.M. copre le cure “medicalmente necessarie” e non la fattispecie del “Trasferimento all’estero per cure di alta specializzazione” per il quale occorre PREVENTIVAMENTE richiedere alla Asl il Modello S2 – ex-E112
N.B. Per nuova Direttiva U.E. – n. 24 del 9 marzo 2011 – artt.8/9 – vedere Portale Ministero della Salute: www.salute.gov.it
La T.E.A.M. non può più essere utilizzata e, anzi, va riconsegnata alla Asl competente, nel caso il cittadino trasferisca DEFINITIVAMENTE la propria residenza in uno Stato estero U.E., S.E.E. , Svizzera o in Paesi Extra-U.E.

  • Assistenza all’estero nei paesi extra U.E. – con Convenz. Bi-laterali –
    Questi paesi sono: ARGENTINA, AUSTRALIA, BOSNIA HERZEGOVINA, BRASILE, CITTÀ DEL VATICANO, MONTENEGRO, PRINCIPATO DI MONACO, REPUBBLICA CAPOVERDE, REPUBBLICA DI MACEDONIA, REPUBBLICA DI SAN MARINO, SERBIA, TUNISIA.

N.B. : NEI PAESI NON MENZIONATI non è prevista alcuna copertura sanitaria di tipo pubblico.
È raccomandabile, in questi casi, stipulare un contratto di assistenza privata.

A CITTADINI ITALIANI , citt. DELL’U.E. ed EXTRA-U.E.:
Gli accordi bi-laterali variano e, di conseguenza, la normativa da applicare va esaminata di volta in volta in base al beneficiario. I Modelli per queste Convenzioni vengono rilasciati dalla Asl di competenza

  • Assistenza Sanitaria a cittadini italiani – residenti all’estero – rientranti temporaneamente in Patria (A.I.R.E. con status di emigrante)
    • Se provenienti da Paesi U.E., S.E.E., Svizzera: utilizzano la T.E.A.M. del loro Stato di residenza
    • Se provenienti da Paesi Extra-U.E. con convenzione bi-laterale: utilizzano detto Modulo di Convenzione bilaterale.
    • Se provenienti da Paesi Extra-U.E. con cui non vi è convenzione bi-laterale: viene rilasciato loro un libretto sanitario – cartaceo – SENZA ATTRIBUZIONE DI MEDICO DI FAMIGLIA – a copertura di assistenza ospedaliera e/o urgente per un periodo massimo di 90 gg. nel corso di un anno solare (vedi Modulo A.I.R.E. in “Modulistica utile”)

N.B. Tale libretto sanitario – cartaceo – può essere rilasciato anche agli altri cittadini sopraccitati SE rientranti in Italia sprovvisti della T.E.A.M. del loro Stato di provenienza o del Modello di Convenzione bi-laterale in modo da garantire la copertura sanitaria – gratuita -come da Regolamentazione cittadini A.I.R.E. – EMIGRANTI

 

RIMBORSI
RIMBORSI ORDINARI / STRAORDINARI / INTEGRAZIONE CONCORSO SPESE
– Sono previsti rimborsi ordinari , straordinari e integrazioni concorso spese- a favore dei cittadini residenti – a fronte di spese sanitarie sostenute durante un temporaneo soggiorno nei Paesi U.E., S.E.E., Svizzera o in caso di ricoveri/prestazioni di alta specializzazione effettuate presso Strutture sanitarie anche non convenzionate all’estero.

 

RIMBORSI ORDINARI

  • Per Assistenza diretta:
    • Possono essere effettuati in caso di prestazioni usufruite in Paesi U.E., S.E.E., Svizzera per le quali l’assistito ha dovuto pagare poiché NON in possesso di T.E.A.M. (o certificato sostitutivo provvisorio della T.E.A.M.) o perchè detta tessera non è stata accettata. N.B. In alcuni Stati, ad es. Francia e Svizzera, il pagamento della prestazione può essere chiesto anche in presenza di valido attestato di copertura sanitaria; in questo caso, è possibile richiedere subito alla competente Istituzione francese (CPAM) o Svizzera (LAMAL) il rimborso (Art. 25 – comma 5 – Regolamento U.E. 987/09 – ex Art. 34 del Reg. CEE 574/72); altrimenti, la richiesta dovrà essere fatta, al rientro, in Italia, alla propria A.S.L. entro tre mesi dall’evento allegando le ricevute in originale. I rimborsi avverranno sulla base della tariffazione – mediante Modello comunitario S067 – ex-Mod. E126 – applicata dallo Stato estero erogante le prestazioni (sono escluse dal rimborso le ricevute riferite al pagamento del solo ticket)
  • Per Assistenza indiretta (Direttiva U.E. – n.24 del 9 marzo 2011 – artt. 8/9): Possono essere effettuati DOPO che l’assistito ha anticipato i costi delle prestazioni, autorizzate nei casi previsti; il rimborso è, di norma, pari al costo che il Sistema Sanitario d’appartenenza avrebbe sostenuto se le cure fossero state erogate nel proprio Stato, senza superare il costo della prestazione sanitaria effettivamente ottenuta.

RIMBORSI STRAORDINARI/ INTEGRAZIONE CONCORSO SPESE
Possono essere effettuati in caso di prestazioni di altissima specializzazione effettuate presso Strutture sanitarie pubbliche convenzionate, parzialmente convenzionate o non convenzionate, all’estero, in quanto non eseguibili tempestivamente ed adeguatamente in Italia.
È INDISPENSABILE la preventiva autorizzazione (Modello S2 – ex-E112) da richiedere presso la A.S.L. di competenza che lo rilascerà previo “Parere Favorevole” richiesto ed acquisito dal Centro Regionale di Riferimento della Regione Liguria. La richiesta di rimborso va presentata entro tre mesi dall’evento allegando la documentazione di avvenuto pagamento in originale.

LA SEDE presso la quale il cittadino può rivolgersi è:
Distretto di Chiavari – Ufficio Assistenza Estero/Stranieri – Via G. B. Ghio, 9
Orario di apertura: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 (preferibilmente su appuntamento)
ufficio.stranieri@asl4.liguria.it

Tel. 0185/329422

Modulistica Utile

 

 

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