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In tutti i luoghi di lavoro dove vengono utilizzate attrezzature di lavoro (“qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all’attuazione di un processo produttivo destinato ad essere usato durante il lavoro”) il datore di lavoro deve rispettare i requisiti previsti dal Titolo III del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

MACCHINE

Le macchine, come definite dal D.P.R. 24/07/1996 n.459,  immesse sul mercato o messe in servizio a partire dal 21/09/1996 (data  di entrata in vigore del suddetto decreto di recepimento della Prima Direttiva Macchine, Dir 98/37) devono:

  • essere dotate di marcatura CE;
  • essere corredate di dichiarazione di conformità;
  • essere corredate di manuale d’uso e manutenzione;
  • soddisfare i requisiti di sicurezza previsti dall’allegato 1 del decreto sopracitato.

A partire dal 6 marzo 2010 il D.P.R. 459 è stato abrogato (fatta salva la residua applicabilità delle disposizioni transitorie di cui all’art.11 c.1. e c.3 del medesimo decreto) e sostituito dal D.Lgs 27/01/2010 n.17 (Nuova Direttiva Macchine – 2006/42/CE). Restano comunque invariati i punti di cui sopra.

Utilizzatori di attrezzature

Qualunque operatore, ovvero il lavoratore incaricato dell’uso di un’attrezzatura di lavoro o il datore di lavoro che ne fa uso, deve essere in possesso di una specifica abilitazione prevista dall’Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012, ivi compresi i soggetti di cui all’art. 21 c.1 (lavoratori autonomi e componenti dell’impresa familiare di cui all.230-bis c.c.).

Noleggiatori e concedenti in uso

  • Chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria macchine, apparecchi o utensili costruiti o messi in servizio in assenza delle disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto (macchine non marcate CE), attesta, sotto la propria responsabilità, che le stesse siano conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, ai requisiti di sicurezza di cui all’allegato V del D.Lgs 81/08 e s.m.i.
  • Chiunque noleggi o conceda in uso attrezzature di lavoro senza operatore deve, al momento della cessione, attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza. Dovrà altresì acquisire e conservare agli atti per tutta la durata del noleggio o della concessione dell’attrezzatura una dichiarazione del datore di lavoro che riporti l’indicazione del lavoratore o dei lavoratori incaricati del loro uso, i quali devono risultare formati conformemente alle disposizioni del presente titolo e, ove si
    tratti di attrezzature previste dall’Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012, siano in possesso della specifica abilitazione ivi prevista.

Riferimenti normativi

IMPIANTI

Tutti gli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d’uso, collocati all’interno degli stessi o delle relative pertinenze sono soggetti alla disciplina di cui al Decreto 22/01/2008 n.37 e pertanto devono essere corredati di dichiarazione di conformità in caso di installazione, di trasformazione, di ampliamento e manutenzione straordinaria ad opera di imprese abilitate.

Per impianti eseguiti prima del 27/03/2008 (entrata in vigore del D.M. 37/2008), qualora non fosse più disponibile la dichiarazione di conformità, la stessa può essere sostituita da una dichiarazione di rispondenza resa con le modalità previste dall’art.7 comma 6 del sopracitato decreto.

Solo nel caso di installazioni di impianti elettrici di messa a terra e di dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche il datore di lavoro è tenuto a effettuarne la denuncia all’ASL e all’INAIL territorialmente competenti mediante l’invio, entro 30 gg dalla messa in esercizio dell’impianto, della dichiarazione di conformità. Nei comuni singoli o associati ove è stato attivato lo sportello unico per le attività produttive la dichiarazione di conformità è presentata allo stesso. La dichiarazione di conformità equivale a tutti gli effetti ad omologazione dell’impianto. Per gli impianti in luoghi con pericolo di esplosione la dichiarazione di conformità è inviata unicamente alla ASL e l’omologazione è effettuata da (ASL) ARPAL

Riferimenti normativi

  • DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2010 , n. 17. Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori.
  • D.P.R. 462/2001  – Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi
  • D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 – Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici.
  • DECRETO DIRIGENZIALE n.1395/2003
  • D.M. 19 maggio 2010 – Modifica degli allegati al decreto 22 gennaio 2008, n. 37, concernente il regolamento in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici.

Modulistica / Documentazione Utile

VERIFICHE PERIODICHE

Il datore di lavoro ha la responsabilità di far effettuare le  verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro riportate nell’allegato VII del D.Lgs. 81/08 con la frequenza indicata nel  medesimo allegato; in caso di attrezzatura nuova il datore di  lavoro deve comunicarne immediatamente all’INAIL la messa in  servizio (in questo caso la scadenza della prima verifica  coincide con la periodicità prevista dall’allegato). In base al D.Lgs. 81/08 la prima verifica periodica è effettuata  dall’INAIL entro 45 giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di  altri soggetti pubblici o privati abilitati; per l’ effettuazione delle  verifiche l’INAIL può avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati.  Le successive verifiche sono effettuate su libera scelta del  datore di lavoro dalla ASL/ARPAL o da soggetti pubblici o privati abilitati ed iscritti in un apposito elenco regionale. I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione.

 

Gli impianti elettrici, omologati e denunciati in base alle modalità previste dal DPR 462/01 e dal Decreto Dirigenziale Regione Liguria n. 1395 del 11/7/03, devono essere sottoposti a verifica periodica:

  • biennale se riguardano luoghi con pericolo di esplosione, cantieri edili, locali adibiti ad uso medico o ambienti a maggior rischio in caso di incendio;
  • quinquennale se riguardano tutti gli altri ambienti di lavoro.

Per l’effettuazione delle verifiche periodiche il datore di lavoro si rivolge all’ARPAL o ad organismi individuati dal Ministero dello Sviluppo Economico . Il datore di lavoro si deve attivare per tempo in modo da rispettare la scadenza prevista per legge: scaduto il termine per la verifica, non costituisce più ottemperanza la semplice richiesta del datore di lavoro al soggetto verificatore.

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