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In termini generali possiamo affermare che il processo di acquisizione da parte dei lavoratori, delle competenze idonee a lavorare in sicurezza, rappresenta la somma di vari interventi educativi che vanno dall’addestramento professionale, all’informazione, dalla sensibilizzazione, alla formazione. Il processo di apprendimento ha lo scopo di trasformare le attitudini di ciascun lavoratore in capacità utili per l’azienda. L’informazione, la formazione, l’addestramento, va sottolineato, rappresentano per l’azienda un importante investimento sul capitale sociale e non vanno considerati solo come una spesa. La salute e la sicurezza in   azienda sono il risultato della cooperazione e partecipazione di tutti i soggetti aziendali. Per ottenere ciò è necessario adottare una politica di in-formazione aziendale partecipativa affinché tutte le informazioni, conoscenze, problematiche relative alla sicurezza diventino oggetto di comunicazione all’interno della organizzazione.  Il processo di formazione deve dare l’opportunità ai lavoratori di suggerire soluzioni tecniche o organizzative e di socializzare accorgimenti sperimentati individualmente, di sicuro interesse per l’azienda. Le iniziative formative devono comprendere metodi di insegnamento basati sul coinvolgimento dei soggetti e avvalersi di tecniche attive. E’ opportuno utilizzare risorse interne all’azienda (datore di lavoro, responsabile o addetti al servizio di prevenzione e protezione (RSPP e ASPP), medico competente (MC), preposti, lavoratori esperti) perché conoscono le persone, le situazioni di lavoro e le relazioni e sono in grado di usare gli stimoli più adatti a motivarle. Inoltre va tenuto conto che la formazione si rivolge a tipologie diverse di lavoratori:

  • nuovi assunti (incluso personale in stage);
  • lavoratori con esperienza;
  • lavoratori stranieri.

Determinante è anche la distinzione della tipologia aziendale. Non possiamo pensare ad una formazione standard che prescinde dal contesto organizzativo entro il quale il soggetto opera. Di questo qualsiasi processo formativo deve tenerne conto.

La progettazione dell’informazione/formazione/addestramento inizia quindi con un’accurata analisi del documento di valutazione dei rischi per evidenziarne le tematiche che devono essere oggetto degli interventi formativi. Le attività di informazione, formazione e addestramento devono scaturire dal processo di valutazione dei rischi, oltre che dalle indicazioni risultanti dall’analisi delle competenze.

Aziende con dipendenti e/o lavoratori equiparati

Il 21 dicembre 2011, la Conferenza Stato-Regioni ha approvato gli accordi per la formazione di Datori di Lavoro/RSPP e dei Dirigenti, Preposti e Lavoratori, ai sensi dell’art. 34 e dell’art. 37, commi 2 e 7 del D.Lgs. 81/2008. Gli accordi sono stati pubblicati sulla G.U.n. 8 dell’11 gennaio 2012.

Gli allegati all’accordo sulla Formazione prevedono la suddivisione di tutte le aziende in 3 fasce di rischio: alto, medio e basso. Il monte ore di formazione associato di conseguenza è legato alla fascia di rischio aziendale. Nella stessa seduta la Conferenza Stato-Regioni ha inoltre dato il parere per il Servizio Informativo Nazionale della Prevenzione (SINP), ai sensi dell’art. 8, comma 4, del D.Lgs. 81/2008.

Il datore di lavoro è tenuto formare le seguenti figure professionali della sicurezza:

SCHEMA RIASSUNTIVO

  • RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)

La formazione dell’RLS prevede: “la durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento”. Il percorso proposto deve pertanto garantire l’acquisizione dei contenuti minimi previsti dal decreto che comprende anche la formazione sui rischi specifici presenti nella propria azienda con le conseguenti misure di prevenzione e protezione.

I contenuti minimi dei corsi di formazione per addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze in caso di incendio, devono essere correlati alla tipologia delle attività ed ai livello di rischio di incendio delle stesse nonché agli specifici compiti affidati ai lavoratori e sono definite dal DM 10/03/1998.

La normativa definisce che gli addetti al primo soccorso debbano sostenere un corso di base teorico e acquisire capacità di intervento pratico. La durata dipende dalla classificazione aziendale, la frequenza degli aggiornamenti è stabilita su base triennale. Sono esentati dalla formazione di base le persone che abbiano già sostenuto un corso di contenuti pari o superiori a quelli indicati nel Decreto 388.

In conclusione è quindi opportuno sottolineare che le squadre di Primo Soccorso aziendale rappresentano un valido strumento a tutela della salute dei lavoratori, garantendo una minima capacità di intervento in caso di infortunio o malore improvviso ed un punto di riferimento per gli eventuali soccorsi professionali di tipo medico, in caso sia necessario un intervento esterno; ma non costituiscono una squadra di Pronto Soccorso medico e non sono da considerarsi quindi professionisti nella gestione delle emergenze sanitarie.

  • LAVORATORI E/O EQUIPARATI ADDETTI ALL’UTILIZZO DI SPECIFICHE ATTREZZATURE DI LAVORO (normativa)

Edilizia

  • COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE E L’ESECUZIONE DEI LAVORI
    • REQUISITI PROFESSIONALI (art. 98 D.Lgs. 81/2008)
    • CONTENUTI MINIMI DEL CORSO DI FORMAZIONE (ALLEGATO XIV D.Lgs. 81/2008)
  • LAVORI IN QUOTA
  • LAVORATORI E PREPOSTI ADDETTI AL MONTAGGIO, USO, SMONTAGGIO E TRASFORMAZIONE DI PONTEGGI (ALLEGATO XXI D.Lgs. 81/2008)
  • LAVORATORI ADDETTI AI SISTEMI DI ACCESSO E POSIZIONAMENTO MEDIANTE FUNI (ALLEGATO XXI D.Lgs. 81/2008).

Amianto

  • operativo
    • lavoratori addetti alle attività di rimozione, smaltimento e bonifica (art. 10 comma 2-3 dpr 08/08/1994)
  • GESTIONALE
  • CHI dirige sul posto le attività di rimozione, smaltimento e bonifica (ART. 10 COMMA 4-6 DPR 08/08/1994)

Riferimenti normativi

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