L’amianto è un minerale fibroso, usato per realizzare manufatti/materiali/prodotti che possono essere presente negli edifici civili, industriali, nelle navi e in alcuni mezzi di trasporto. La presenza di manufatti contenenti amianto non costituisce di per sé rischio per la salute dei cittadini e/o per la tutela ambientale. Non esiste obbligo normativo di rimozione; la legge prescrive solo la corretta conservazione e la manutenzione di tali manufatti, finalizzata al mantenimento della loro integrità. Il rischio dipende infatti dalla probabilità di una dispersione di fibre di amianto in aria e/o nel suolo.
Informazioni generali sulla procedura di rimozione
Piano di lavoro
Prima dell’inizio di lavori di demolizione o di rimozione dell’amianto o di materiali contenenti amianto da edifici, strutture, apparecchi e impianti, nonché dai mezzi di trasporto, deve essere predisposto un piano di lavoro in cui sono previste le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e la protezione dell’ambiente esterno. Il piano deve essere presentato da una ditta iscritta all’albo dei gestori ambientali. Copia del piano di lavoro è inviata all’organo di vigilanza, almeno 30 giorni prima dell’inizio dei lavori. Se entro questo periodo l’organo di vigilanza non formula motivata richiesta di integrazione o modifica del piano di lavoro e non rilascia prescrizione operativa, il datore di lavoro può eseguire i lavori.
Notifica
Prima dell’inizio di lavori di manutenzione, rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate, il datore di lavoro dell’impresa che effettuerà queste attività presenta una notifica all’organo di vigilanza competente per territorio.
Lavori urgenti
L’obbligo del preavviso di trenta giorni prima dell’inizio dei lavori non si applica nei casi di urgenza. In tale ultima ipotesi, oltre alla data di inizio, deve essere fornita dal datore di lavoro indicazione dell’orario di inizio delle attività.
Proprietari
Solo per piccole quantità di amianto compatto, la Regione Liguria ha previsto che i lavori di rimozione possano essere effettuati dal proprietario/conduttore dell’immobile. Disponibili la scheda informativa e il modulo da compilare.
ESEDI
Le attività ESEDI di cui all’art.249 comma 2 del D.Lgs. 81/2008 e smi. Vengono identificate come le attività che vengono effettuate per un massimo di 60 ore l’anno, per non più di 4 ore per singolo intervento e per non più di due interventi al mese, e che corrispondono ad un livello massimo di esposizione a fibre di amianto pari a 10 F/L calcolate rispetto ad un periodo di riferimento di otto ore. La durata dell’intervento si intende comprensiva del tempo per la pulizia del sito, la messa in sicurezza dei rifiuti e la decontaminazione dell’operatore. All’intervento non devono essere adibiti in modo diretto più di 3 addetti contemporaneamente e, laddove ciò non sia possibile, il numero dei lavoratori esposti durante l’intervento deve essere limitato al numero più basso possibile.
Riferimenti normativi
- Decreto Ministeriale 6-9-1994 – Normative e metodologie tecniche di applicazione dell’art. 6, comma 3, e dell’art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell’impiego dell’amianto.
- Decreto Ministeriale del 20/08/1999 – Ampliamento delle normative e delle metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l’amianto, previsti dall’art. 5, comma 1, lettera f), della legge 27 marzo 1992, n. 257, recante norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto.
- LEGGE REGIONALE 6 MARZO 2009 N. 5
Norme per la prevenzione dei danni e dei rischi derivanti dalla presenza di amianto, per le bonifiche e per lo smaltimento (AGGIORNATO) - Lettera Circolare del 25/01/2011 del Ministero del Lavoro – ESEDI