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DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE E ONE HEALTH

S. C. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione
Direttore f.f. Dott.ssa Elena Bosia

Coordinatore Tecnici della Prevenzione: Dott.ssa Palombo Paola

Corso Dante, 163 – 16043 Chiavari
Tel. 0185 329012 – 0185 329049
email: ian@asl4.liguria.it
PEC: ian@pec.asl4.liguria.it

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO:
Da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 12.00

Funzioni e competenze

La S.C. Igiene Alimenti e Nutrizione si occupa di promuovere e tutelare la salute pubblica di cittadini e consumatori operando i controlli necessari per garantire la sicurezza e la qualità degli alimenti di origine non animale, nonché promuovendo salutari abitudini alimentari al fine di prevenire problematiche di salute correlate ad una scorretta alimentazione. In particolar modo, le attività principali comprendono:

  • Controlli ufficiali presso le imprese del settore alimentare ai sensi del Reg. (UE) n. 625/2017 – Trasparenza dei Controlli Ufficiali – Anno 2024
  • Registrazione in anagrafe delle imprese del settore alimentare ai sensi del Reg. (CE) 852/2004
  • Riconoscimento di stabilimenti ai sensi del Reg. (CE) 852/2004 (additivi/aromi/enzimi, integratori alimentari, alimenti addizionati di vitamine e minerali, alimenti per la prima infanzia, sostituti del pasto per il controllo del peso, alimenti a fini medici speciali, produzione di germogli)
  • Campionamenti di alimenti di origine non animale come previsto dai Piani Nazionali e Regionali di Controllo
  • Rilascio di certificazioni ufficiali relative ad alimenti di origine non animale
  • Gestione delle emergenze e degli stati di allerta relativi ad alimenti destinati al consumo umano
  • Attività di sorveglianza e controllo in seguito a segnalazione di casi di malattia trasmessa con gli alimenti (infezioni, intossicazioni e tossinfezioni alimentari)
  • Applicazione della normativa relativa alle modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali, come disposto dal D.lgs. 32/2021
  • Controllo e sorveglianza delle acque destinate al consumo umano
  • Ispettorato micologico ai fini della prevenzione delle intossicazioni da funghi (L. 352/1993)
  • Sorveglianza nutrizionale e valutazione dei menù presso le attività di ristorazione collettiva (ospedaliera, assistenziale, scolastica)

Informazioni specifiche relative al trattamento dei dati effettuato dalla S. C. Igiene Alimenti e Nutrizione


Attività relative al riconoscimento di stabilimenti ai sensi del Reg. (CE) 852/2004

Sono soggetti a riconoscimento:

  • Stabilimenti di produzione e/o confezionamento di alimenti destinati ad una alimentazione particolare disciplinati dalla direttiva 2009/39/CE, che rappresenta la modifica della Direttiva 89/398/CEE attuata dal D. Lgs. 111/92.
  • Stabilimenti di produzione e/o confezionamento di integratori alimentari, disciplinati dalla Direttiva 2002/46/CE, attuata dal D. Lgs.169/04
  • Stabilimenti di produzione e/o confezionamento di alimenti addizionati di vitamine e minerali, disciplinati dal Reg. CE 1925/06
  • Stabilimenti di produzione e/o confezionamento di semi e germogli di cui al Reg. UE 210/2013
  • Stabilimenti di produzione, commercializzazione e deposito di additivi alimentari, aromi ed enzimi di cui al DPR 514/1997 e ss.mm.ii. e dei Reg. CE 1331/2008, CE 1332/2008, CE 1333/2008 e CE 1334/2008

Normativa di riferimento:

  • Regolamento CE 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari;
  • Deliberazione Giunta Regione Liguria n. 411 del 21 aprile 2011 – Recepimento Linee guida applicative del Reg. 852/2004/CE – Accordo – Rep. Atti n. 59/CSR del 29/04/2010;
  • DPR 514/97 – Regolamento recante disciplina del procedimento di autorizzazione alla produzione, commercializzazione e deposito di additivi alimentari, a norma dell’articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  • Deliberazione Giunta Regione Liguria n. 1159 del 19 settembre 2014 “Riconoscimento degli stabilimenti per alimenti ai sensi del Reg. 852/2004/CE art. 6 c.3 e aggiornamento procedure riconoscimento Reg. 853/2004/CE e Reg. 1069/2009

Come procedere:

L’istanza di nuovo riconoscimento o di variazione/aggiornamento di un riconoscimento già attivo per le attività sopra riportate deve essere indirizzata ad ASL4 Sistema Sanitario Regione Liguria – S.C.  Igiene Alimenti e Nutrizione, Corso Dante 163 – Chiavari, e può essere consegnata direttamente all’Ufficio Protocollo di ASL 4 sito in Via G.B. Ghio 9 – Chiavari, oppure inoltrata a mezzo raccomandata A.R. o tramite posta elettronica certificata all’indirizzo: protocollo.generale@pec.asl4.liguria.it.

Si rende necessario presentare la documentazione prevista dalla D.G.R. 1159/14 insieme al relativo modulo di istanza per l’attività per la quale viene richiesto il riconoscimento:


Attività relative alla registrazione delle imprese alimentari

In applicazione dell’articolo 6 del Reg. (CE) 852/2004 è stato stabilito che gli Operatori del Settore Alimentare (OSA) debbano notificare all’Autorità Competente in materia di sicurezza alimentare (ASL) ogni impresa alimentare posta sotto il proprio controllo che esegua una qualsiasi attività di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, vendita e somministrazione di alimenti.
Inoltre, tali operatori hanno l’obbligo di notificare qualsivoglia cambiamento significativo di attività, in modo che l’Autorità Competente disponga costantemente di informazioni aggiornate.

Con l’approvazione della DGR n. 476 del 16 giugno 2017, in accordo con il D.lgs. 30 giugno 2016 n. 126 , sono variate le modalità di presentazione delle notifiche ai fini della registrazione ai sensi dell’art. 6 Reg. 852/2004 (notifica sanitaria). Le notifiche di inizio attività e di variazione delle imprese del settore alimentare, compresa la cessazione dell’attività, nonché le notifiche di attività temporanea in occasione di manifestazioni o sagre vanno inoltrate allo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) del proprio Comune di riferimento, ossia il Comune in cui è presente la sede operativa dell’impresa per cui si presenta la notifica, per tramite del portale “Impresa in un giorno” (https://www.impresainungiorno.gov.it/); sarà poi il SUAP, valutata la completezza formale della documentazione presentata, ad inoltrare la documentazione di competenza all’ASL, pertanto nulla deve essere direttamente presentato all’ASL.

Ai fini della notifica sanitaria (art. 6 del regolamento (CE) 852/2004), i moduli impiegati sono parte integrante della modulistica prevista dalla SCIA unica di cui al D.lgs. n. 126/2017. Alla notifica sanitaria deve essere allegata l’attestazione del versamento a favore dell’ASL dell’importo previsto dal tariffario della Regione Liguria (“Tariffario“).

Si rimanda al portale “Impresa in un giorno” (https://www.impresainungiorno.gov.it/) per tutte le informazioni del caso.

MOCA – Materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con alimenti (comunicazione ai sensi dell’art 6 del D.lgs. 29/2017)

Ai sensi dell’art 6 del D.lgs. 29/2017, gli operatori economici (OE) che trattano materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti (MOCA) devono comunicare all’autorità sanitaria territorialmente competente (ASL) gli stabilimenti che eseguono le seguenti attività di cui al regolamento (CE) 2023/2006:

  • Produzione in proprio o per conto terzi di MOCA, compresi i pezzi di ricambio. Per le materie plastiche, l’obbligo di comunicazione parte dalla produzione e trasformazione dei polimeri; la produzione delle sostanze per la formazione dei polimeri è invece esclusa dall’obbligo di comunicazione.
  • Trasformazione: comprende la produzione di MOCA a partire da materie prime adatte al contatto con alimenti (es. produzione di cartoni per latte, confezioni di carta o cartone per pasticceria e panetteria, formatura di vaschette in alluminio a partenza dai fogli laminati ecc.)
  • Deposito: comprende la sola attività di stoccaggio a supporto di una impresa che produce o trasforma MOCA anche per conto terzi.
  • Distribuzione: comprende le attività di commercio/distribuzione di MOCA (compresi gli importatori intermediari) destinati ad altri operatori economici o altre imprese alimentari, anche attraverso forme di commercio online. Sono escluse dall’obbligo di comunicazione le imprese che effettuano commercio/distribuzione al consumatore finale e le imprese che semplicemente utilizzano MOCA nello svolgimento della propria attività, senza operarne trasformazioni.

La comunicazione ai sensi dell’art 6 del D.lgs. 29/2017 va trasmessa allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) del proprio Comune di riferimento, ossia il Comune in cui è presente la sede operativa dell’impresa per cui si presenta la notifica, per tramite del portale “Impresa in un giorno” (https://www.impresainungiorno.gov.it/); sarà poi il SUAP, valutata la completezza formale della documentazione presentata, ad inoltrare la documentazione di competenza all’ASL, pertanto nulla deve essere direttamente presentato all’ASL.

Il comma 2 dell’art. 6 dispone che, nel caso in cui l’attività posta in essere dall’operatore economico sia soggetta all’obbligo di registrazione o riconoscimento ai sensi del Reg. CE 852/2004, la comunicazione sopra citata possa essere riportata nella medesima segnalazione (SCIA).

Tutela delle acque destinate al consumo umano

La S.C. Igiene Alimenti e Nutrizione, in materia acque destinate al consumo umano, svolge le seguenti attività:

  • Controllo delle acque destinate al consumo umano per verificarne la conformità ai parametri definiti nella normativa di riferimento (D.lgs. 18/2023); in tal senso vengono effettuati campionamenti periodici ai punti di presa delle acque, agli impianti di adduzione, di accumulo e di potabilizzazione, alla rete di distribuzione, in collaborazione con i laboratori di ARPAL che espletano le analisi;
  • Emissione di pareri igienico-sanitari per il rilascio della concessione di derivazione d’acqua per uso potabile: su richiesta del competente Genio Civile provinciale, viene rilasciato il giudizio di potabilità, ai sensi del D.M.S. 26.3.91, emesso dopo avere esaminato la documentazione a corredo della domanda di concessione, effettuato sopralluoghi e prelievi in varie condizioni meteo-climatiche e valutato i risultati delle analisi.
  • Emissione di pareri igienico-sanitari per la potabilità delle sorgenti: il parere, soggetto al pagamento dei diritti sanitari, può essere richiesto da privati o da Enti pubblici e comprende sopralluoghi e campionamenti presso la sorgente e la valutazione della sua vulnerabilità.
  • Emissione di pareri igienico-sanitari per la ricerca di nuove fonti: allorché si intenda effettuare la ricerca e lo sfruttamento di nuove risorse per l’approvvigionamento idrico, è necessaria l’autorizzazione alla ricerca e alla captazione. Il parere, soggetto al pagamento dei diritti sanitari, valuterà il regime e il movimento naturale della falda, l’eventuale presenza di insediamenti nelle aree circostanti ed evidenzierà eventuali fonti di inquinamento.
  • Emissione di parere di idoneità su trattamento di potabilizzazione ad uso domestico: controllo della rispondenza delle apparecchiature per il trattamento domestico di acque potabili al D.M. 21/12/90. Parere soggetto al pagamento dei diritti sanitari.

Normativa di riferimento:

  • Decreto Legislativo 23 febbraio 2023, n° 18 “Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano.
  • Decreto 14 giugno 2017 “Recepimento della direttiva UE 2015/1787 che modifica gli allegati II e III della direttiva 98/83/CE sulla qualità delle acque destinate al consumo umano. Modifica degli allegati II e III del Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n°31”
  • Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n°28 “Attuazione della direttiva 2013/51/EURATOM del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano”
  • D.M. 26 marzo 1991 “Norme tecniche di prima attuazione del D.P.R. 24 maggio 1988, n°236, relativo all’attuazione della direttiva CEE n°80/778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell’art. 15 della l. 16 aprile 1987, n°183”
  • Decreto 6 aprile 2004, n° 174 “Regolamento concernente i materiali e gli oggetti che possono essere utilizzati negli impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano”
  • Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n°152 “Norme in materia ambientale”
  • Decreto 10 febbraio 2015 del Ministero della salute “criteri di valutazione delle caratteristiche delle acque minerali naturali”
  • Decreto legislativo 8 ottobre 2011, n°176 “Attuazione della direttiva 2009/54/CE, sull’utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali”
  • Decreto Ministero della sanità 12 novembre 1992, n°542 “Regolamento recante i criteri di valutazione delle caratteristiche delle acque minerali naturali”
  • Decreto 11 settembre 2003 del Ministero della salute e Ministero delle attività produttive “Attuazione della direttiva 2003/40/CE della Commissione nella parte relativa all’etichettatura delle acque minerali e delle acque di sorgente”

Attività urgenti – servizio di pronta disponibilità

Il servizio garantisce la reperibilità nelle situazioni di urgenza o emergenza di natura alimentare, tra cui:

  • Sospetta o accertata malattia trasmessa dagli alimenti, tramite l’avvio di accertamenti utili alla ricerca dei potenziali alimenti coinvolti presso le imprese in cui è avvenuta la distribuzione o il consumo
  • Campionamento e/o sequestro urgente di prodotti alimentari nocivi o pericolosi per la salute pubblica presso imprese, mezzi di trasporto ecc.;
  • Campionamento urgente di acque destinate al consumo umano e relative indagini;
  • Urgenze legate al sistema di allerta alimentare e/o relative a segnalazioni o esposti ritenuti di gravità elevata per cui è necessario un intervento immediato.

Le reperibilità sono garantite nelle seguenti giornate e fasce orarie:

  • Dal lunedì al venerdì, dalle ore 17 alle 8 del giorno successivo
  • Il sabato e nei giorni festivi, dalle ore 8 alle 8 del giorno successivo

L’attivazione di tale servizio avviene contattando il numero di emergenza unico 112.


Centro micologico

Si ricorda che la vendita dei funghi epigei spontanei non confezionati è soggetta a specifica autorizzazione comunale come previsto dagli articoli 2 e 7 del D.P.R. 376/95 .
La stessa norma prevede che gli esercenti, quale condizione per il rilascio dell’apposita autorizzazione comunale, debbano essere riconosciuti idonei all’identificazione delle specie fungine da essi commercializzate.
È stato pertanto istituito, da parte dell’Ispettorato Micologico in capo a questa S.C., l’apposita commissione incaricata di accertare, previo esame, l’idoneità degli esercenti che provvedono alla commercializzazione di funghi epigei spontanei non confezionati, stabilendo altresì i criteri per il suo funzionamento e la relativa tariffa praticata (vedere “Tariffario“).
Sarà cura degli esercenti richiedere la prevista autorizzazione comunale per la vendita di funghi freschi spontanei e/o secchi della specie Boletus edulis e relativo gruppo.
Si rammenta che la mancanza della prescritta autorizzazione comunale sarà soggetta alle sanzioni ivi previste.

È ammessa esclusivamente la vendita di funghi freschi inclusi nell’elenco delle specie di cui all’allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376   e successive modificazioni ed integrazioni, integrato dall’elenco di cui alla deliberazione della Giunta regionale 7 agosto 1996, n.2690: Elenco Specie fungine ammesse alla commercializzazione.

La domanda per sostenere l’esame di idoneità al riconoscimento delle specie fungine deve essere inoltrata direttamente a questa S.C. presso la sede di Corso Dante 163 – Chiavari, utilizzando l’apposito modulo disponibile qui.


Altre attività amministrative


Tariffario

Per le tariffe consultare il Tariffario del Dipartimento di Prevenzione oppure contattare direttamente la S.C. ai numeri di telefono 0185 329012 oppure 0185 329049.

Modalità di pagamento

I pagamenti possono essere effettuati tramite IUV Pago PA che dovrà essere richiesto alla segreteria della Struttura; l’importo potrà essere pagato tramite:

  • Sportello dei pagamenti digitali di Regione Liguria, disponibile al link https://nrp.regione.liguria.it/portalecittadino/pub/homepage?2, selezionando la voce “pagamento con avviso”
  • App bancarie o degli altri canali di pagamento
  • Banche, ricevitorie, tabaccai, al bancomat e al supermercato per pagamenti in contanti o tramite carte o conto corrente.

Copia dell’avvenuto pagamento dovrà essere inoltrata alla segreteria della struttura all’indirizzo mail: ian@asl4.liguria.it.

D.lgs. 32/2021: indicazioni per il pagamento delle tariffe per il finanziamento del sistema di controllo ufficiale

Il Decreto Legislativo 32/2021 (D.lgs. 32/21) stabilisce le modalità di finanziamento dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della normativa in materia di alimenti e sicurezza alimentare, materiali e oggetti destinati a venire a contatto con alimenti (MOCA), mangimi, salute animale, sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, benessere degli animali, immissione in commercio e uso di prodotti fitosanitari, in attuazione del Regolamento (UE) 2017/625. Rientrano tra i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali anche quelli effettuati con mezzi di comunicazione a distanza o su documenti in formato elettronico.

Per le imprese del settore alimentare il D.lgs. 32/2021 prevede diverse modalità di pagamento delle tariffe per il finanziamento dei controlli ufficiali:

  • In base all’attività svolta: nel caso di le aziende del settore alimentare che esercitano attività prevalentemente all’ingrosso di produzione, deposito e/o commercializzazione, rientranti nell’elenco di cui all’allegato 2, sezione 6 tabella A (D. Lgs. 32/2021 – Allegato 2 sezione 6 tabella A) sono tenute al versamento di una tariffa forfettaria annuale. Le tariffe sono calcolate in base alla fascia di rischio dello stabilimento la cui attribuzione viene stabilita dal Servizio competente dell’ASL.
  • In caso di controlli ufficiali originariamente non programmati, controlli ufficiali e altre attività ufficiali su richiesta degli operatori effettuati dall’Azienda sanitaria locale: l’impresa oggetto del controllo è tenuta al pagamento di una tariffa determinata in base alle ore o frazioni di ore impiegate da ciascun addetto per l’esecuzione del controllo ufficiale, eventualmente applicata di maggiorazione nei casi in cui la stessa è prevista.

Come procedere in caso di tariffe forfettarie annuali

L’autodichiarazione va inviata anche nel caso in cui si ritenga di NON essere soggetti al pagamento della tariffa, dichiarando sul modulo il motivo di esclusione.

Qualora negli anni successivi all’ultima autodichiarazione resa all’ASL non ci fossero variazioni delle informazioni richieste nel modulo 6, non sarà necessaria una nuova autodichiarazione.

Ai sensi dell’art. 13, c. 3, D.Lgs 32/2021, NON sono assoggettati all’obbligo di invio dell’autodichiarazione le piattaforme di distribuzione alimenti della grande distribuzione organizzata, i depositi conto terzi di alimenti, i depositi per attività di commercio all’ingrosso di alimenti e bevande e i cash and carry.

La modulistica compilata e corredata dall’eventuale documentazione prevista, può essere presentata:

    • a mano in duplice copia, presso l’Ufficio Protocollo dell’Asl sito in Via G.B. Ghio, 9 – Chiavari
    • a mano in duplice copia, presso l’Ufficio della Struttura Complessa Igiene degli Alimenti e della Nutrizione sito in C.so Dante, 163 – Chiavari
    • per posta tramite raccomandata con ricevuta di ritorno Ufficio Protocollo Asl4- Via G.B. Ghio, 9 – 16043 – Chiavari
    • inviata telematicamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), laddove possibile, all’indirizzo protocollo.generale@pec.asl4.liguria.it

Nel primo e secondo caso, una copia recante data e numero di protocollo di ricevimento dell’Asl, viene restituita all’operatore del settore alimentare.
Nel caso di invio per posta fa fede la ricevuta postale, mentre nel caso di invio tramite PEC fa fede la ricevuta di avvenuta ricezione

  • Entro il 31 marzo di ogni anno l’ASL invierà alle aziende formale richiesta di pagamento della tariffa annuale prevista, corrispondente alla fascia di rischio attribuita allo/agli stabilimento/i; per l’espletamento del pagamento saranno concessi 60 giorni (art. 13 c. 3 D.Lgs 32/2021). Per le modalità di pagamento vedere più sopra.

In caso di omessa trasmissione della autodichiarazione entro il 31 gennaio, ai sensi dell’articolo 13 comma 3, l’ASL applicherà comunque la tariffa prevista in base alla fascia di rischio attribuita allo stabilimento e ai dati in suo possesso.

Nel caso in cui l’operatore, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta di pagamento, non adempia, l’ASL applicherà la maggiorazione del 30 per cento all’importo, oltre agli interessi legali, ed emette nuova richiesta di pagamento. In caso di ulteriore inadempienza, l’ASL applica la procedura per il recupero crediti, inclusa la riscossione coattiva, fino alla sospensione dei controlli ufficiali su richiesta.

Per ulteriori informazioni consultare la nota informativa


Opuscoli e documentazione informativa

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