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Sono previsti contributi economici straordinari a favore dei cittadini residenti a fronte di spese sanitarie sostenute per ricoveri o prestazioni di alta specializzazione effettuate presso strutture sanitarie non convenzionate in Italia o all’estero, in quanto non eseguibili tempestivamente ed adeguatamente presso strutture sanitarie pubbliche, previa preventiva autorizzazione da parte del centro di riferimento regionale per il tramite dell’Asl4.

L’art. 34 del reg. 547/72  prevede, nei casi in cui le disposizioni contemplate dai regolamenti comunitari non abbiano potuto esser espletate, la possibilità per l’assistito di richiedere, alle Istituzioni competenti, il rimborso delle spese sostenute direttamente nello Stato membro, sulla base delle tariffe applicate dall’istituzione del luogo di soggiorno, che vengono richieste con il modello S067.

Richiesta di rimborso da parte di iscritti al servizio sanitario nazionale
(prestazioni usufruite in paesi UE, SEE ed in Svizzera)

L’assistito iscritto al servizio sanitario nazionale può richiedere alla propria Asl, presentando le relative fatture quietanzate, il rimborso delle prestazioni che ha pagato o perché non in possesso di attestato di diritto (e l’istituzione estera non l’ha richiesto d’ufficio) o perché le prestazioni sono state erogate da una struttura privata. E’ bene ricordare che in alcuni Stati come la Francia o la Svizzera il pagamento della prestazione può essere richiesto anche in presenza di valido attestato; in tal caso è possibile richiedere subito alla competente istituzione Francese (CPAM) o Svizzera (la LAMal) il rimborso; altrimenti la richiesta dovrà essere fatta, al rientro in Italia, alla Asl.

Il Reg. (CE) 631/2004, tra l’altro, ha introdotto il nuovo criterio di assistenza con il c.d. ‘allineamento dei diritti’, per cui a tutte le persone assicurate, in caso di temporaneo soggiorno in un altro Stato membro, viene erogato un livello uniforme di assistenza, a prescindere dalla categoria di appartenenza.
Pertanto viene meno l’accesso ai diversi livelli di prestazioni in base alla categoria a cui appartengono le persone e, soprattutto, la distinzione tra ‘cure immediatamente necessarie’ e cure ‘necessarie’. Venendo meno la suddetta distinzione, non si parla più di cure urgenti e quindi l’art. 34 si applica nei casi di richiesta di rimborsi per prestazioni ‘medicalmente necessarie’ erogate in uno Stato della UE.
Ai fini del rimborso, la necessarietà della prestazione deve essere valutata dai sanitari del luogo ove quest’ultima è stata erogata.

Poiché il rimborso deve avvenire sulla base delle tariffe applicate dallo Stato estero, è necessario che la Asl invii all’istituzione competente, tramite il portale europeo EESSI-RINA, il modello S067 allegando copia delle fatture relative alle prestazioni di cui si chiede la tariffazione.
Nel momento in cui la Asl riceverà il modello S068 (tramite il portale europeo EESSI-RINA) con la tariffazione indicata dall’istituzione estera, dovrà provvedere al rimborso.

Le ricevute riferite al pagamento del solo ticket vanno escluse dalla tariffazione. Fanno eccezione le visite occasionali e quelle della Guardia Medica Turistica e le prestazioni di pronto soccorso per le quali la tariffazione deve comprendere anche il rimborso del ticket;

 

 

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