SCADENZIARIO OBBLIGHI AMMINISTRATIVI PER I CITTADINI | |||||
DATA IN ORDINE CRESCENTE DI EFFICACIA | STRUTTURA O UFFICIO COMPETENTE | DENOMINAZIONE PROCEDIMENTO | BREVE DESCRIZIONE DELL'OBBLIGO | RIFERIMENTO NORMATIVO | EVENTUALE LINK A PAGINA INFORMATIVA |
Struttura Complessa Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro | Cantieri temporanei o mobili Notifica Preliminare | Il Committente o il Responsabile dei Lavori, prima dell'inizio dei lavori, trasmette esclusivamente tramite sistema SEND, registrandosi preventivamente sul sito della Regione Liguria, la Notifica Preliminare elaborata conformemente all'allegato XII D:L.gs.81/08, nonché gli eventuali aggiornamenti nei casi indicati all'art. 99 comma 1) D.L.gs.81/08 la modalità on-line sostituisce le altre modalità di invio (pec, fax, r/r, etc.) sia per la ASL sia per la Direzione Territoriale del Lavoro; non dovranno perciò essre utilizzate le altra modalità di invio. l'applicativo genera anche il modello da stamparsi ed affiggere in cantiere. | Art. 99 comma 1) D.L.gs.81/08 | registrandosi preventivamente sul sito della Regione Liguria | |
Sanità animale | Iscrizione all'Anagrafe canina | Il proprietario o il detentore di un cane deve provvedere a far identificare e registrare l'animale entro il secondo mese di vita, tramite applicazione del microchip da parte di un medico veterinario ufficiale o di un medico veterinario libero professionista abilitato. Deve inoltre denunciare, entro sette giorni dall'evento, l'eventuale smarrimento o il decesso dell'animale, nonché comunicare entro trenta giorni ogni variazione dei dati contenuti nella scheda anagrafica. | - D.G.R. n. 779 del 28.06.2013, "Recepim Accordo tra Gov, Regioni e Prov autonome di TN e BZ, Province, Comuni e Comunità montane in materia di identificazione e registrazione degli animali da affezione, ai sensi dell'art.9 del D.Lgs. 281/1997. Diposizioni reg.li attuative." - L.R. n. 23 del 22.03.2000, "Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo." | ||
Sanità animale | Detenzione Animali esotici | I possessori di animali esotici sono tenuti, entro venti giorni dall'inizio della detenzione o dalla nascita dell'animale in stato di cattività, a presentare domanda di autorizzazione alla detenzione al Sindaco, per il tramite del Servizio Veterinario della ASL; la domanda deve essere corredata della certificazione circa la legittima provenienza degli animali. Per gli animali delle specie protette dalla convenzione CITES (che devono essere scortati da certificato CITES), è obbligatoria anche la denuncia al Servizio CITES del Corpo Forestale dello Stato. I possessori sono altresì tenuti a denunciare al Sindaco entro otto giorni, per il tramite del Servizio Veterinario ASL, la morte o l'alienazione per qualsiasi causa degli animali detenuti. L.R. 27-4-1990 n. 25, "Norme sanitarie e di protezione sulla detenzione, l'allevamento ed il commercio di animali esotici." Si allega la normativa per l'eventuale inserimento nel sito | L.R. 27-4-1990 n. 25, "Norme sanitarie e di protezione sulla detenzione, l'allevamento ed il commercio di animali esotici." | ||
S.C. Sicurezza alimentare | Macellazione suini a domicilio per autoconsumo | I titolari delle aziende zootecniche in cui si allevano i suini che intendono macellare i propri animali a domicilio, per autoconsumo, debbono presentare espressa richiesta all'A.S.L. (S.C. Sicurezza alimentare), almeno 3 giorni prima della prevista data di macellazione. | - Articolo 13 del R.D. 3298/1928 - D.G.R. 1446/2011 | ||
S.C. Igiene e Sanità Pubblica - Settore Amianto - | Scheda Rapporto Aggiornamento Edifici o Impianti con Presenza di Amianto | In attuazione delle disposizioni legislative nazionali, con l'adozione da parte della Regione Liguria del "Piano Amianto", i proprietari devono presentare la scheda del rapporto di aggiornamento di edifici o impianti con presenza di amianto. La/le scheda/e devono essere consegnate entro il 31 maggio di ogni anno per il materiale in matrice friabile e ogni tre anni per il materiale compatto a partire dal 1998. La compilazione di tali schede deve essere a firma di un RGPA iscritto in elenco regionale. | L. 257/92 D.G.R. n° 567 dello 06/03/98 L.R. n° 5 dello 06/03/09 | Pagina Informativa | |
S.C. Igiene e Sanità Pubblica | Comunicazione di detenzione Apparecchi Radioattivi | Deve essere comunicata alla ASL ed ad altri Enti la detenzione di apparecchi radiologici 30 giorni prima dell'installazione a cura del titolare dell'attività. Deve essere altresì comunicata la cessazione di utilizzo. | D.Lgs 230/95 smi e art. 22 D.Lgs 230/95 e smi art. 24 | ||
S.C. Igiene e Sanità Pubblica - Settore Ambienti di vita collettiva- | Comunicazione di Inizio Attività Impianti Natatori | L'esercizio dell'attività di piscina è soggetto a comunicazione di inizio attività, annuale e/o stagionale, sottoscritta dal titolare all'Asl competente per territorio almeno 30 giorni prima dell'inizio attività | Punto 12 della D.G.R. n. 7 dell'11/01/2013 | Pagina Informativa | |
31 gennaio di ogni anno | Direzione Amministrativa Ospedaliera | Addebito oneri per mancato ritiro refert | Ritiro referto entro 30 gg dalla data prevista per la consegna | Art. 4 - comma 18-L. 30/12/1991 n.412 Art. 1. comma 796 lettera r L. n. 296 27/12/2007 | Pagina Informativa |
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