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SCADENZIARIO
OBBLIGHI AMMINISTRATIVI PER I CITTADINI
DATA IN ORDINE CRESCENTE
DI EFFICACIA
STRUTTURA O UFFICIO COMPETENTEDENOMINAZIONE PROCEDIMENTOBREVE DESCRIZIONE DELL'OBBLIGORIFERIMENTO
NORMATIVO
EVENTUALE LINK
A PAGINA INFORMATIVA
Struttura Complessa Prevenzione e Sicurezza Ambienti di LavoroCantieri temporanei
o mobili
Notifica Preliminare
Il Committente o il Responsabile dei Lavori, prima dell'inizio dei lavori, trasmette esclusivamente tramite sistema SEND, registrandosi preventivamente sul sito della Regione Liguria, la Notifica Preliminare elaborata conformemente all'allegato XII D:L.gs.81/08, nonché gli eventuali aggiornamenti nei casi indicati all'art. 99 comma 1) D.L.gs.81/08

la modalità on-line sostituisce le altre modalità di invio (pec, fax, r/r, etc.) sia per la ASL sia per la Direzione Territoriale del Lavoro;
non dovranno perciò essre utilizzate le altra modalità di invio.

l'applicativo genera anche il modello da stamparsi ed affiggere in cantiere.
Art. 99 comma 1) D.L.gs.81/08registrandosi preventivamente sul sito della Regione Liguria
Sanità animaleIscrizione all'Anagrafe caninaIl proprietario o il detentore di un cane deve provvedere a far identificare e registrare l'animale entro il secondo mese di vita, tramite applicazione del microchip da parte di un medico veterinario ufficiale o di un medico veterinario libero professionista abilitato.
Deve inoltre denunciare, entro sette giorni dall'evento, l'eventuale smarrimento o il decesso dell'animale,
nonché comunicare entro trenta giorni ogni variazione dei dati contenuti nella scheda anagrafica.
- D.G.R. n. 779 del 28.06.2013, "Recepim Accordo tra Gov, Regioni e Prov autonome di TN e BZ, Province, Comuni e Comunità montane in materia di identificazione e registrazione degli animali da affezione, ai sensi dell'art.9 del D.Lgs. 281/1997. Diposizioni reg.li attuative."


- L.R. n. 23 del 22.03.2000, "Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo."
Sanità animaleDetenzione Animali esoticiI possessori di animali esotici sono tenuti, entro venti giorni dall'inizio della detenzione o dalla nascita dell'animale in stato di cattività, a presentare domanda di autorizzazione alla detenzione al Sindaco, per il tramite del Servizio Veterinario della ASL; la domanda deve essere corredata della certificazione circa la legittima provenienza degli animali.

Per gli animali delle specie protette dalla convenzione CITES (che devono essere scortati da certificato CITES), è obbligatoria anche la denuncia al Servizio CITES del Corpo Forestale dello Stato.

I possessori sono altresì tenuti a denunciare al Sindaco entro otto giorni, per il tramite del Servizio Veterinario ASL, la morte o l'alienazione per qualsiasi causa degli animali detenuti. L.R. 27-4-1990 n. 25, "Norme sanitarie e di protezione sulla detenzione, l'allevamento ed il commercio di animali esotici."
Si allega la normativa per l'eventuale inserimento nel sito
L.R. 27-4-1990 n. 25, "Norme sanitarie e di protezione sulla detenzione, l'allevamento ed il commercio di animali esotici."
S.C. Sicurezza alimentareMacellazione suini a domicilio per autoconsumoI titolari delle aziende zootecniche in cui si
allevano i suini che intendono macellare i propri animali a domicilio, per autoconsumo, debbono presentare espressa richiesta all'A.S.L. (S.C. Sicurezza alimentare), almeno 3 giorni prima della prevista data di macellazione.
- Articolo 13 del R.D. 3298/1928

- D.G.R. 1446/2011
S.C. Igiene e Sanità Pubblica
- Settore Amianto -
Scheda Rapporto Aggiornamento Edifici o Impianti con Presenza di AmiantoIn attuazione delle disposizioni legislative nazionali, con l'adozione da parte della Regione Liguria del "Piano Amianto", i proprietari devono presentare la scheda del rapporto di aggiornamento di edifici o impianti con presenza di amianto. La/le scheda/e devono essere consegnate entro il 31 maggio di ogni anno per il materiale in matrice friabile e ogni tre anni per il materiale compatto a partire dal 1998. La compilazione di tali schede deve essere a firma di un RGPA iscritto in elenco regionale.L. 257/92

D.G.R. n° 567 dello 06/03/98

L.R. n° 5 dello 06/03/09
Pagina Informativa
S.C. Igiene e Sanità Pubblica
Comunicazione di detenzione Apparecchi RadioattiviDeve essere comunicata alla ASL ed ad altri Enti la detenzione di apparecchi radiologici 30 giorni prima dell'installazione a cura del titolare dell'attività. Deve essere altresì comunicata la cessazione di utilizzo. D.Lgs 230/95 smi e art. 22

D.Lgs 230/95 e smi art. 24
S.C. Igiene e Sanità Pubblica
- Settore Ambienti di vita collettiva-
Comunicazione di Inizio Attività
Impianti Natatori
L'esercizio dell'attività di piscina è soggetto a comunicazione di inizio attività, annuale e/o stagionale, sottoscritta dal titolare all'Asl competente per territorio almeno 30 giorni prima dell'inizio attivitàPunto 12 della D.G.R. n. 7 dell'11/01/2013 Pagina Informativa
31 gennaio
di ogni anno
Direzione Amministrativa OspedalieraAddebito oneri per mancato ritiro refertRitiro referto entro 30 gg dalla data prevista per la consegnaArt. 4 - comma 18-L. 30/12/1991 n.412
Art. 1. comma 796 lettera r L. n. 296 27/12/2007
Pagina Informativa

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