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Esenzione ticket, proroga al 31 marzo 2024 della scadenza per il rinnovo annuale dei certificati di esenzione ticket

Come già accaduto negli anni passati, sarà comunque possibile rinnovare l’esenzione anche dopo il 31 marzo 2024: si potrà chiedere il rinnovo del certificato direttamente nel momento in cui si avrà bisogno di una richiesta medica, in quanto i requisiti necessari per il diritto all’esenzione devono sussistere all’atto della prescrizione del medico.

La scadenza non vale per gli ultra 65enni e per i bambini sotto i sei anni, per i quali la Regione ha prorogato automaticamente la validità dei certificati a condizioni di reddito invariate: il loro certificato di esenzione (identificabile con il Codice E01) ha validità illimitata e quindi possono continuare ad utilizzarlo. Se le condizioni di reddito cambiano nel corso dell’anno e viene superato il tetto previsto dalla normativa, non si ha più diritto all’esenzione e bisogna al più presto segnalare la variazione alla propria Asl compilando il modulo revoca del certificato di esenzione per reddito: ogni Asl, infatti, effettua i controlli sulla veridicità delle autocertificazioni. In caso di falsa dichiarazione vengono recuperati gli importi non pagati per le prestazioni erogate e vengono applicate le sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

Si ricorda che l’autocertificazione può essere compilata e presentata anche sul sito dell’anagrafe sanitaria regionale (https://poliss.regione.liguria.it/cittadini/servizio-anagrafe-sanitaria). Possono accedere al servizio tutti i cittadini in possesso delle credenziali Spid (sistema pubblico di identità digitale – livello 2), di CIE (carta d’identità elettronica) o con Tessera sanitaria – Carta nazionale dei servizi (TS-CNS) attivata e il relativo lettore collegato al personal computer. Una volta entrati con le proprie credenziali nel menu del sito c’è una apposita sezione dedicata alle autocertificazioni tra cui quelle relative alle esenzioni per reddito.

La compilazione dell’autocertificazione è possibile anche tramite il servizio di Anagrafe Sanitaria ad accesso libero senza l’utilizzo di credenziali. In questo caso sarà possibile preregistrare i dati, che dovranno essere successivamente confermati da un operatore Asl per rendere operativa l’autocertificazione.

Cittadini interessati
I cittadini che hanno presentato autocertificazioni per esenzioni per reddito dal ticket sanitario (non riconosciute automaticamente dai sistemi informatici del Ministero dell’Economia e Finanza) sono:

  • Codice E02 – disoccupati e loro familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito annuo complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico
  • Codice E03 – titolari di pensioni sociali e loro familiari a carico
  • Codice E04 – titolari di pensioni minime e con età superiore a 60 anni e loro familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito annuo complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico
  • Codice EPF – cittadini di età tra i 6 anni e i 65 anni, affetto da patologia cronica appartenente ad un nucleo familiare fiscale con reddito complessivo lordo inferiore a 36.151,98 euro

         L’autocertificazione ha validità annuale e va presentata ogni anno.

 

Per il rinnovo occorre:

 

A.Li.Sa – Autocertificazione esenzione ticket per reddito con SPID/Tessera sanitaria CNS

Anagrafe Sanitaria WEB

 

Si ricorda che i requisiti necessari per il diritto all’esenzione devono sussistere all’atto della prescrizione del medico.

 

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