Visto il decreto del Presidente
della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, che stabilisce, in attuazione della
direttiva CEE n. 80/778 ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n.
183, le caratteristiche di qualità delle acque destinate al consumo umano e le
concentrazioni minime richieste per le acque destinate al consumo umano
sottoposte a trattamento di addolcimento o dissalazione;
Rilevato che l'art. 8 dello stesso decreto
del Presidente della Repubblica n. 236/88 stabilisce le competenze statali nel
settore;
Vista la
legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente la disciplina dell'attività di Governo
e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Rilevato che da qualche tempo
vengono propagandati e venduti, quali dispositivi tendenti a migliorare le
caratteristiche dell'acqua potabile distribuita, una vasta gamma di apparecchi
il cui effetto può esplicarsi sulla durezza e/o sui caratteri organolettici
(quali addolcitori a scambio ionico, filtri meccanici, dosatori di reagenti
chimici, osmotizzatori, filtri a carbone attivo, nonché apparecchiature che si
basano su principi fisici), che comunque, vengono utilizzati su acque già
distribuite con caratteristiche di potabilità;
Rilevato altresì che tali apparecchi, quando
installati impropriamente e non correttamente gestiti potrebbero dar luogo ad
inconvenienti di ordine igienico-sanitario;
Ritenuto necessario, sentito il Consiglio
superiore di Sanità, di:
a) impartire disposizioni tecniche per il corretto
impiego di tali apparecchiature;
b) definire le condizioni
generali e speciali che devono essere rispettate da dette apparecchiature
affinché l'acqua potabile così trattata non venga addolcita al di sotto dei
livelli previsti dalla normativa vigente e non venga sottoposta a rischi di
inquinamento o di peggioramento della qualità originaria;
Ribadito che l'acqua potabile deve
comunque rispondere ai requisiti previsti dalla vigente normativa, per cui
qualunque intervento tendente a modificarne le caratteristiche deve essere
attentamente valutato in relazione alla tipologia dell'apparecchio utilizzato ed
all'impiego specifico dell'acqua stessa;
Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale
del 26 luglio 1990;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma
dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/88 (nota n. 400.4/1810/3788 del 21
dicembre 1990);
1. Le presenti disposizioni si
applicano esclusivamente alle apparecchiature ad uso domestico per il
trattamento delle acque potabili.
1. Per acqua potabile si intende
l'acqua distribuita da acquedotti pubblici, consortili e privati, riconosciuta
idonea al consumo umano dalle competenti autorità ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236.
2. Gli addolcitori a scambio ionico sono
quelle apparecchiature atte a sostituire gli ioni costituenti la durezza
dell'acqua con ioni di sodio, allo scopo di diminuire o eliminare la formazione
di depositi calcarei consentendo un risparmio energetico e una riduzione
nell'impiego di detersivi.
3. I dosatori di reagenti chimici sono quelle apparecchiature utilizzate
per l'aggiunta di prodotti consentiti dalla legislazione, alle acque potabili in
quantità proporzionali alla portata dell'acqua, allo scopo di proteggere gli
impianti evitando incrostazioni, corrosioni e depositi ovvero per trattamenti di
disinfezioni.
4. I
sistemi ad osmosi inversa sono quelle apparecchiature che operano sulla base del
principio dell'osmosi inversa, ovvero del processo chimico-fisico di permeazione
attraverso una membrana semipermeabile allo scopo di ridurre il tenore salino
dell'acqua.
5. I
filtri meccanici sono quelle apparecchiature atte a trattenere mediante barriere
di tipo fisico le particelle sospese nell'acqua.
6. I sistemi fisici consistono in
apparecchiature che vengono proposte per impedire e/o ridurre la formazione di
incrostazioni mediante l'applicazione all'acqua di campi magnetici statici o di
campi elettromagnetici.
7. I filtri a carbone attivo sono quelle apparecchiature contenenti
carboni di tipo vegetale o minerale, dotati di effetto adsorbente, generalmente
proposti come rimedio per eliminare sgradevoli sapori connessi con il
trattamento qua con cloro o suoi derivati o come rimedio per eliminare alcuni
microinquinanti chimici.
8. I filtri a struttura composita consistono in apparecchiature che,
all'azione filtrante meccanica e/o dei carboni attivi e/o di altre sostanze,
associno un'azione antibatterica comunque ottenuta.
1. Alle apparecchiature destinate al
trattamento dell'acqua non si applicano le presenti disposizioni qualora le
stesse siano destinate ad esclusivo servizio di impianti tecnologici ed
elettrodomestici, ovvero quando da esse si diparta una rete indipendente da
quella che alimenta l'uso potabile. In questo caso deve essere presente un
dispositivo in grado di assicurare il non ritorno dell'acqua trattata nella rete
potabile.
2. Nessuna
delle apparecchiature destinate alla correzione delle caratteristiche chimiche,
fisiche o microbiologiche delle acque potrà essere propagandata o venduta sotto
la voce generica di «depuratore d'acqua», ma solo con la precisa indicazione
della specifica azione svolta (es. addolcitore). Sui fogli illustrativi delle
apparecchiature deve essere chiaramente indicata, a cura del produttore, la
conformità alle presenti istruzioni mediante la frase «apparecchiature ad uso
domestico per il trattamento di acque potabili».
3. Trovano applicazione le disposizioni della
legge 5 marzo 1990, n. 46: «Norme per la sicurezza degli
impianti».
4. Al fine
della tutela della salute degli utenti sono ammesse solo quelle apparecchiature
che rispettino le condizioni di carattere generale elencate nel seguito e quelle
di carattere speciale di cui al successivo art. 4:
1. Addolcitori a scambio
ionico.
Per detti
addolcitori debbono venire osservate le ulteriori seguenti
condizioni:
a) le
apparecchiature devono essere dotate di un dispositivo per la rigenerazione
automatica, che deve venire effettuata almeno ogni quattro giorni;
b) le apparecchiature devono essere
dotate di un sistema automatico di autodisinfezione durante la rigenerazione; in
difetto, le apparecchiature devono essere dotate di un idoneo sistema di
post-disinfezione continua;
c) qualora per i sistemi di autodisinfezione od post-disinfezione siano
previste modalità diverse dall'impiego del cloro o di suoi composti (nonché
dell'impiego di lampade a raggi U.V., limitatamente alla post-disinfezione),
dette modalità dovranno essere approvate dal Ministero della sanità sulla base
della rispondenza al protocollo sperimentale di cui all'allegato
I;
d) le
apparecchiature devono essere dotate di un sistema di miscelazione dell'acqua
originaria con quella trattata al fine di mantenere la durezza ai punti d'uso
nell'ambito di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n.
236/1988, ed il contenuto in sodioioni non eccedente complessivamente il limite
di 150 mg/l come Na;
e) le resine e gli altri scambiatori di ioni devono rispondere alle
prescrizioni previste per i tipi utilizzati nel campo alimentare.
2. Dosatori di reagenti
chimici.
Per i
dosatori di reagenti chimici devono essere osservate le ulteriori seguenti
condizioni:
a) il
dosaggio dei reagenti chimici deve risultare proporzionale alla portata da
trattare in qualsiasi condizione di esercizio;
b) i reagenti devono rispondere alle
prescrizioni di purezza previste per l'utilizzazione in campo alimentare o nel
trattamento delle acque potabili;
c) le confezioni di prodotti impiegati devono
riportare in etichetta la composizione quali-quantitativa, nonché il campo di
impiego del prodotto;
d) le concentrazioni nell'acqua in uscita dall'impianto dei vari cationi
ed anioni aggiunti non devono superare i valori-limite previsti dal decreto del
Presidente della Repubblica n. 236/1988.
3. Apparecchi ad osmosi
inversa.
Per gli
apparecchi ad osmosi inversa devono essere osservate le ulteriori seguenti
condizioni:
a) il
funzionamento deve essere completamente automatizzato;
b) deve essere presente un dispositivo in
grado di assicurare il non ritorno dell'acqua anche sullo scarico;
c) le membrane e gli altri
componenti dell'impianto a contatto con l'acqua devono rispondere alle
prescrizioni previste per i materiali destinati a venire a contatto con gli
alimenti e le bevande;
d) qualora sia previsto un serbatoio di raccolta a valle del
trattamento, l'impianto deve essere dotato di un sistema di disinfezione
continua, preferibilmente a base di cloro o di suoi composti o mediante
l'impiego di lampade a raggi U.V.;
e) qualora per la disinfezione continua siano
previste modalità diverse da quelle testé riportate, dette modalità dovranno
essere approvate dal Ministero della sanità sulla base della rispondenza al
protocollo sperimentale di cui all'allegato I;
f) nel pretrattamento delle acque sottoposte
al processo di osmosi inversa sono ammessi filtri a carbone attivo e
microfiltri;
g) le
sostanze utilizzate nel pretrattamento devono rispondere alle prescrizioni di
purezza previste per l'utilizzazione nel campo alimentare o nel trattamento
delle acque potabili.
4. Filtri
meccanici.
Sono
ammessi esclusivamente filtri meccanici con rete sintetica o metallica in grado
di trattenere particelle sospese di dimensioni non inferiori ai 50
micron.
I filtri
meccanici devono essere facilmente lavabili, automaticamente o
manualmente.
5. Sistemi
fisici.
Nell'attuale situazione di mancanza di una normativa nazionale organica
volta a limitare l'esposizione della popolazione a campi elettromagnetici non
ionizzanti, si stabilisce che all'esterno, a 5 cm di distanza da detti
dispositivi, non siano mai superati i seguenti valori:
|
|
|
| a) campi magnetici statici ed a frequenze fino a 50 Hz | B = 1 mT (pari a 10 mG, 800 A/m) |
| b) campi elettrici statici ed a frequenze sino a 50 Hz | E = 5kV/m |
| c) campi elettromagnetici a frequenze superiori a 50 Hz | E = 300 V/m; B = 2 µT (pari a 20 mG, 1.6 A/m) |
1. Filtri a carbone
attivo.
In
considerazione dei documentati rischi di proliferazione batterica e di rilascio
incontrollato di microinquinanti, i semplici filtri a carbone attivo da soli non
sono ammessi per il trattamento domestico delle acque potabili, a meno che non
siano integrati con altri materiali o dispositivi atti ad eliminare gli
inconvenienti da essi presentati. In tal caso essi rientrano fra quelli di cui
all'art. 4, comma 6.
2. Altre autorità sanitarie
competenti al rilascio di idoneità.
Fatto salvo il divieto di cui al paragrafo
precedente, sono ammesse le apparecchiature riconosciute idonee dalle competenti
autorità sanitarie degli altri Paesi della Comunità economica europea,
indipendentemente dalla tipologia alla quale appartengono.
3. Altre tipologie di
apparecchiature.
Altre tipologie di apparecchiature non previste nelle presenti
disposizioni ed utilizzabili per il trattamento domestico delle acque potabili
potranno essere approvate dal Ministero della sanità qualora risulti, mediante
adeguata documentazione, la rispondenza al protocollo sperimentale di cui
all'allegato I.
4. Doppia rete
idrica.
Negli
stabili di nuova costruzione ed in quelli sottoposti a globale ristrutturazione
è da perseguire la soluzione della doppia rete, di cui una destinata ad uso
tecnologico e l'altra ad uso potabile, alimentata con acqua potabile non
trattata.
1. L'autorità sanitaria centrale e
periferica può, in qualsiasi momento, controllare la rispondenza delle
apparecchiature alle presenti disposizioni, adottando o promuovendo l'adozione
delle sanzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988,
n. 236.
1. Le presenti disposizioni
regolamentari entrano in vigore sei mesi dopo la pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale.
2. All'adeguamento delle apparecchiature
esistenti alle presenti disposizioni dovrà provvedersi entro dodici mesi
decorrenti dall'entrata in vigore del presente decreto.
Protocollo sperimentale informativo sulle caratteristiche delle apparecchiature per il trattamento domestico di acque potabili ai fini dell'approvazione da parte del ministero della sanità (*).
1. Denominazione
dell'apparecchiatura.
2. Nome e ragione sociale del produttore.
3. Principi generali di funzionamento
dell'apparecchiatura.
4. Caratteristiche di materiali utilizzati, azione specifica svolta e
tipo di effetto che si intende perseguire.
5. Documentazione tecnica e sperimentazioni:
(da allegare).
5.1 Documentazione tecnica comprendente la
descrizione del modello-tipo, le modalità di manutenzione, le verifiche
periodiche e le sostituzioni, le limitazioni di impiego previste.
5.2 Protocollo
sperimentale utilizzato, simulante le condizioni di impiego reali, inclusi i
periodi di sosta.
5.3 Dati sperimentali ottenuti sull'acqua potabile
prima e dopo il trattamento comprendenti dati analitici chimico-fisici, chimici,
microbiologici; valutazione dei risultati.
6. Certificazioni:
6.1 Rispondenza a norme
italiane, comunitarie, internazionali o di altro Stato membro della CEE, che
documentino l'idoneità dell'apparecchiatura a perseguire i fini di trattamento
indicati.
6.2. Rispondenza a norme di sicurezza di carattere
generale connessi al funzionamento e gestione
dell'apparecchiatura.
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(*)
Da utilizzare per quanto disposto dall'art. 4, comma 1, punto b); art. 4, comma
3, punto e) art. 4, comma 6; art. 5, comma 3.
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